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03/05/2013
Vendita appartamento Condominiale Nuova Riforma Codice Civile
Con la riforma del condominio il nuovo articolo 1117 bis permetterà all’assemblea di incidere sulla titolarità delle cose comuni. In particolare, la maggioranza dei condomini potrà decidere se alcuni beni interessino ancora la collettività dei proprietari e debbano quindi continuare ad appartenere pro indiviso ai condomini, o se debbano assumere “nuova destinazione d’uso”. La maggioranza dei 4/5 dei condomini, con 4/5 dei millesimi, potrà constatare che è venuta meno l’utilità di impianti e cose comuni, che potranno quindi essere dismessi o ceduti a terzi. In questi casi l’avviso di convocazione sarà affisso “nei locali di maggior uso comune” per almeno trenta giorni e dovrà essere recapitato, mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, almeno venti giorni prima della riunione. Inoltre, la convocazione dell’assemblea, a pena di nullità, dovrà indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione. La deliberazione dovrà contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai commi I e II dell’art.1117 ter. In tal modo, Impianti e beni dei quali sia venuta meno l’utilità comune muteranno natura, talchè saranno ex parti comuni che si potranno dismettere e quindi cedere ad altri.